Registro Revisori Legali s.r.l.

Società Unipersonale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili


La relazione annuale

Entro i sessanta giorni successivi al termine di ciascun anno di tirocinio, decorrente dalla data di ricezione da parte degli Uffici della domanda d’iscrizione nel Registro del Tirocinio, il tirocinante deve redigere una relazione sull'attività svolta, asseverata dal revisore contabile, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Anche in caso di riconoscimento di periodo di tirocinio pregresso, la scadenza dell’anno di tirocinio, al fine della redazione della relazione annuale, va computata dalla data di ricezione da parte degli Uffici della domanda d’iscrizione.


Attenzione: l'anno di tirocinio non va assolutamente confuso con l'anno solare!


L’obbligo della relazione sussiste anche in corso d’anno, nel caso di trasferimento del tirocinante presso un altro revisore contabile o un dipendente pubblico designato.

Si avverte che il mancato invio, entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, della relazione annuale o di quella in corso d’anno per trasferimento, determina l’automatica interruzione del tirocinio sino alla data di presentazione o spedizione della relazione.

Il decesso del revisore contabile, ovvero l'impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. In tal caso il tirocinante ne dà comunicazione scritta, allegando in sostituzione della relazione un’autodichiarazione sull'attività svolta, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal revisore presso cui si intende proseguire.

 

Completamento del tirocinio presso altro revisore

Nel caso in cui il tirocinante intenda completare il periodo di tirocinio presso altro revisore o dipendente pubblico designato, deve darne comunicazione scritta.

Alla comunicazione devono essere allegati:

1. attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio rilasciata dal precedente revisore corredata della relazione parziale sull’attività svolta;

2. attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal revisore presso il quale esso viene proseguito;

3. copia di un valido documento d’identità di entrambi i revisori.

Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione scritta, non è efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso.

 

Sospensione del tirocinio

Nei soli casi di gravidanza e puerperio, di assolvimento del servizio civile o di malattia che determini un impedimento allo svolgimento del tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il tirocinante, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, deve darne comunicazione scritta.
Sottoposta la comunicazione alla Commissione Centrale, questa propone la sospensione del tirocinio.

Entro trenta giorni dalla cessazione della causa della sospensione, il tirocinante deve inviare comunicazione, sottoscritta anche dal revisore o dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene svolto, di avvenuta ripresa del tirocinio indicandone la relativa data.

In tale ipotesi il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.

 

Cancellazione dal Registro del Tirocinio

Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il revisore deve darne tempestiva comunicazione, comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.

La Commissione Centrale propone al Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia la cancellazione del tirocinante dal Registro anche in  caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei diritti civili da parte dell'iscritto o per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia, non può essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato.

In caso di cancellazione dal Registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

 

Compiuto tirocinio

Alla ricezione dell’ultima relazione, la Commissione Centrale, verificato il compimento del periodo di tirocinio e le attività svolte nel corso dello stesso, propone il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal Registro.

Se l'attività svolta non ha avuto ad oggetto il controllo dei bilanci d’esercizio e consolidati, la Commissione Centrale propone le forme e la durata dell’integrazione del tirocinio.

L'interessato riceverà comunicazione scritta della conclusione del tirocinio e della cancellazione dal Registro.