Tirocinio pregresso
Per tirocinio pregresso deve intendersi quello svolto antecedentemente alla data di presentazione della domanda d’iscrizione nel Registro del Tirocinio.
Per il riconoscimento del tirocinio pregresso è necessario:
- aver svolto il tirocinio presso un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili;
- aver svolto il tirocinio successivamente al conseguimento, in materie economiche, aziendali o giuridiche, di un diploma di laurea ovvero di un diploma universitario o di un diploma di scuola diretta ai fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;
- farne richiesta contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione nel Registro del Tirocinio, allegando una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà del revisore presso il quale è stato svolto, corredata da una copia del documento d’identità del revisore stesso. Se il periodo di tirocinio pregresso è stato svolto presso più revisori è necessario presentare tante dichiarazioni d’atto di notorietà quanti sono stati i revisori;
- specificare nella dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà il periodo di inizio e di fine tirocinio e le attività svolte.
Si ricorda che i tre anni di tirocinio decorrono dalla data di ricezione della domanda d’iscrizione, anche nel caso di eventuale riconoscimento di periodo di tirocinio pregresso, il quale verrà detratto dal computo del triennio.
Con il decreto che dispone l’iscrizione nel Registro del Tirocinio, il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, su proposta della Commissione Centrale per i Revisori Contabili, può riconoscere il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda.
Al termine del procedimento l'interessato riceverà comunicazione scritta.
