Registro Revisori Legali s.r.l.

Società Unipersonale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili


Obblighi degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili

- Contributo annuale
Ai sensi dell’art. 8 della L. 13 maggio 1997, n. 132, gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili (persone fisiche o giuridiche) hanno l’obbligo di versare il contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno.

A tal fine,  solo se iscritti entro il mese di novembre riceveranno a domicilio il bollettino premarcato per l'anno successivo.
Se iscritti successivamente a quella data dovranno utilizzare un bollettino in bianco sia per l'anno di iscrizione, sia per l'anno successivo.
L'importo del versamento non varia in funzione dei mesi di iscrizione.

I nuovi iscritti devono effettuare il pagamento del contributo annuale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto d'iscrizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sul c/c postale n. 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, indicando nella causale l'anno di riferimento, il numero di iscrizione nel Registro ed il codice fiscale. 

- Variazioni dati
Per tutti gli iscritti è posto l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di residenza o di domicilio ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.

Per le società è posto altresì l'obbligo, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 di comunicare entro i successivi 10 giorni:

  1. la sostituzione degli amministratori e delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti;
  2. il trasferimento delle quote e delle azioni;
  3. ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incida sui requisiti indicati nell'art. 6 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.